Whistleblowing

Segnalazione degli illeciti amministrativi nella PA

Invia una segnalazione

Premessa.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 dà attuazione alla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

È il c.d. “decreto whistleblowing” che introduce un insieme di regole e prescrizioni volte a promuovere l’adozione di un adeguato sistema di gestione delle segnalazioni di condotte indebite, con l’obiettivo di favorire l’emersione di illeciti o situazioni di rischio; infatti, il termine whistleblowing significa letteralmente “soffiare nel fischietto” ed è comunemente utilizzato per indicare la segnalazione di condotte illecite.

Informazioni sul canale di segnalazione interno.

In ottemperanza al d.lgs. 24/2023, il Comune di San Zenone degli Ezzelini informa di aver predisposto un canale di segnalazione interno che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in tutte le fasi di gestione della segnalazione stessa. L’articolo 12, infatti, prescrive che “l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Informazioni sui presupposti per effettuare una segnalazione.

Il d.lgs. 24/2023, disciplinando in modo organico l’istituto di whistleblowing, ha ampliato notevolmente il novero dei soggetti che possono qualificarsi come whistleblower e modificato le ipotesi di violazione di norme che possono costituire oggetto di segnalazione.

Presupposti soggettivi.

Per quanto riguarda il settore pubblico, i soggetti ai quali è riconosciuta la protezione in caso di segnalazione sono indicati nell’articolo 3, co. 3-4-5 d.lgs. 24/2023; nello specifico:

– dipendenti dell’Ente pubblico;

– lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;

– dipendenti o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

– liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;

– volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;

– persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico;

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Presupposti oggettivi.

Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica; tali informazioni, per rappresentare un’ipotesi rientrante nell’ambito applicativo della disciplina sul whistleblowing, devono essere state acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Informazioni su modalità e procedure per effettuare la segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale.

Segnalazioni scritte.

L’Ente si è dotato di una piattaforma informatica dedicata alla gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, la quale è raggiungibile al seguente link: https://comunedisanzenonedegliezzelini.whistleblowing.it/#/. Al termine della procedura di segnalazione, dopo aver inserito le informazioni richieste, verrà generato un key code univoco che consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive e scambiare messaggi con il destinatario della segnalazione mantenendo la massima riservatezza. Il key code rappresenta l’unico modo per accedere alle segnalazioni già inoltrate; qualora venisse smarrito o dimenticato, non sarà possibile in alcun modo recuperarlo. Per tale ragione, si raccomanda il segnalante (whistleblower) di conservare con cura suddetto codice e di non comunicarlo a terzi.

Segnalazioni orali.

Per effettuare una segnalazione orale, il canale interno prevede le seguenti modalità:

– previa richiesta, incontro diretto con l’RPCT fissato entro un termine ragionevole. In questo caso, il personale addetto, previo consenso del whistleblower. Per fissare l’appuntamento, l’RPCT potrà essere contattato al seguente numero telefonico: 0423/567000 int. 9.

Qualunque sia la modalità scelta per inoltrare la segnalazione, la persona o l’ufficio interno a cui è affidata la gestione del canale interno svolgono le seguenti attività:

– rilasciano al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

– mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere, se necessario, integrazioni;

– danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

– forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Si informa, altresì, che tra le novità apportate dal d.lgs. 24/2023, ANAC è individuata quale autorità amministrativa deputata a predisporre e gestire il canale di segnalazioni esterno. L’utilizzo di tale canale per le segnalazioni di whistleblowing può avvenire solo se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per maggiori informazioni riguardo alle modalità di segnalazione adottate da ANAC si rimanda al sito istituzionale dell’Autorità amministrativa: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Pagina aggiornata il 11/06/2024

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